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Il nuovo Codice delle Assicurazioni, adottato con D. L. vo 7 settembre
2005, n. 209, dedica un titolo specifico al settore della circolazione
stradale, abrogando tutta la legislazione precedente ed è completato da un
Regolamento specifico, adottato con D. P. R. 18 luglio 2006, n. 254. Così,
il quadro normativo è completo e dal 1 febbraio si cambia completamente
procedura.
L'impatto della nuova normativa è rivoluzionario non solo dal punto di vista
legislativo ma anche e soprattutto procedurale, perché introduce delle
novità di grandissimo rilievo che avranno riflessi dal punto di vista
comportamentale di tutti gli automobilisti, o almeno così si spera.
Innanzitutto, vengono introdotti concetti nuovi che avranno impatti notevoli
anche sulle legislazioni penali in tema di lesioni o di malattie.
L'introduzione infatti del concetto di danno biologico di lieve entità, che
si configura quale "lesione temporanea o permanente all'integrità
psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che
implica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre redditi", porterà ad
una rivisitazione del concetto di lesione.
Ma la novità di maggior rilievo è quella che potrebbe portare a rivedere
anche le procedure di intervento delle forze di polizia a seguito di
incidente stradale con solo danni o con lesioni lievi, laddove il
legislatore, con gli allegati al D. P. R. 254/2006, ha previsto come
obbligatoria la denuncia alla propria assicurazione per ogni richiesta di
risarcimento, che sarà diretto, proprio perché sarà garantito dalla propria
assicurazione e non da quella della controparte.
Inoltre, per la prima volta, è stata predeterminata una percentualizzazione
della responsabilità civile dei veicoli coinvolti a seconda delle ipotesi di
manovre effettuate e di posizioni occupate.
In altre parole, il legislatore ha indicato degli schemi da riportare sulla
denuncia relativi alle posizioni assunte dai veicoli e manovre compiute dai
conducenti, per prevedere le percentuali di responsabilità secondo le quali
le compagnie di assicurazione risarciscono i danni verificatisi.
Ciò ridurrà i tempi di risarcimento ed i costi in quanto non saranno più
gravati dagli oneri di intermediari di qualsiasi genere, ma anche perché
indurrà gli automobilisti ad una minore litigiosità, attraverso l'assunzione
etica e giuridica della responsabilità. Questo determina anche una
diminuzione dei premi assicurativi con le modalità previste dallo stesso
Regolamento. E le forze di polizia stradale ne trarranno benefici funzionali
in quanto saranno liberate da interventi a volte ridicoli per danni causati
da eventi che è difficile definire incidenti ove si trovano a dover dedicare
tempo prezioso per fatti idonei solo ad alimentare furbizie.
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