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Cos'è L'Assicurazione?
Tramite un'assicurazione
ci si garantisce contro il verificarsi di un evento, generalmente dannoso.
Affinché si possa concludere un contratto assicurativo, occorre che vi sia
una probabilità che questo rischio si verifichi e che questo rischio non
sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che
intende assicurarsi né da parte della società di assicurazione).
Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea di rischio (rischio
aleatorio). L'assicurazione, quindi, ha lo scopo precipuo di "trasformare
il rischio in una spesa". Infatti attraverso la stipula di un contratto,
l'assicurando intende "quantificare" il danno patrimoniale che esso
avrebbe se l'evento garantito (il rischio) si verificasse.
Attraverso il versamento del premio, quindi, la società accolla a sè la
gestione dell'eventualità del verificarsi dell'evento (detto "sinistro")
al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all'assicurato (ovvero agli
eventuali eredi e/o beneficiari da quest'ultimo indicati) il capitale (o
la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.
Il costo determinato, detto "premio (dal latino pretius) assicurativo"
viene calcolato in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi.
Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali
possono così essere riassunti:
a) tavole statistiche (attuariali);
b) esperienza mutualistica dell'impresa (fabbisogno dell'impresa);
c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta
tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare
i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di
malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc...).
Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della
vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest'ultimo caso, il
rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere
il tenore di vita acquisito.
Assicurazioni
obbligatorie
Alcune forme assicurative sono obbligatorie: il cittadino (o la società di
persone e la società di capitali) è obbligato a contrarre
un'assicurazione, alcune volte potendo anche scegliere con quali società
stipulare un contratto di assicurazione obbligatorio (come, ad esempio
un'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei
veicoli), altre volte invece essendo obbligato a rivolgersi ad un'unica
società, tipicamente statale (come, ad esempio, per l'INAIL, assicurazione
obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori).
A fronte dello spostarsi del rischio (dalla persona alla società di
assicurazione) la persona paga un importo (detto "premio assicurativo")
alla società di assicurazione che si impegna a sopportare un ben
identificato rischio fino ad un determinato capitale assicurato o
massimale assicurativo. I due termini (capitale assicurato o massimale
assicurativo) hanno due significati diversi.
Il contratto in generale, nozione
Il contratto è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la
proposta e quella di chi la riceve (oblato). L’incontro di due volontà
porta alla formulazione del reciproco consenso per la conclusione del
contratto (accordo consensuale).
A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni
una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di
comodato.
L’accordo si riferisce anche alla modifica o estinzione di un contratto
già esistente e, quando ciò avviene, si pone in essere un nuovo contratto
con caratteristiche diverse dal precedente e come tale deve essere
considerato.
Requisiti del
contratto in generale
L’articolo 1325 del Codice Civile enuclea gli elementi essenziali del
contratto. La mancanza anche di un solo elemento invalida giuridicamente
il contratto. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa
illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità
dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354);
dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto
(art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta,
dall’inosservanza della forma ecc.
Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, che
si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei
contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo.
In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è
impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento ha
effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di
fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del
contratto annullato.
Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne
impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai
sensi dell'art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai
sensi dell'art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto
(come prescritto dall'art. 1184 Codice Civile), la presenza di una
condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice
Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294
Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la
mancanza di data certa ex art. 2704 Codice Civile.
Il termine
Se per l’adempimento è fissato un termine (art. 1184), questo si presume a
favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore
o di entrambi.
La norma intende proteggere il debitore (cd. principio del favor debitoris),
cioè la parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l’adempimento
sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a
favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si presume a
favore del debitore.
La solidarietà tra condebitori
I condebitori sono tenuti in solido (artt. 1716, 1944, 1946, 2054, 2055),
se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente: lo stabilisce l'art.
1294 Codice civile.
La norma pone una presunzione (relativa) di solidarietà passiva, nel senso
che, nel caso in cui si ha una pluralità di debitori, tenuti alla medesima
prestazione, in virtù di un medesimo fatto, allora l’obbligazione è
solidale, a meno che la legge o il titolo non dispongano diversamente. La
norma non si riferisce alla solidarietà attiva, per la quale vige perciò
la regola contraria: le obbligazioni con più creditori sono normalmente
parziarie, a meno che la legge o il titolo dispongano per la solidarietà.
Contratto condizionale
L'art. 1353 del Codice civile consente alle parti di subordinare
l’efficacia o la risoluzione (diritto) del contratto o di un singolo patto
a un avvenimento futuro e incerto.
Dalla condizione volontaria va distinta la condizione legale che non
costituisce una clausola accessoria del regolamento negoziale, bensì è
prevista dal legislatore, quindi costituisce un requisito necessario di
efficacia del negozio giuridico.
In linea di massima, la disciplina dettata per la condizione volontaria è
applicabile alla condizione legale.
La condizione volontaria, infine, si distingue dalla presupposizione, che
costituisce una condizione implicita del negozio, giacché, pur non essendo
espressa sotto forma di clausola accessoria incide sugli effetti di esso;
difatti, la presupposizione è una situazione di fatto, indipendente dalla
volontà dei contraenti, attuale o futura, che senza essere espressamente
menzionata, rappresenta il presupposto oggettivo del negozio giuridico.
L’esempio tradizionale è quello di chi prende in locazione un balcone
prospiciente la strada dove si svolgerà una manifestazione per assistervi:
il contratto trova il suo evidente presupposto nel fatto della
manifestazione, anche se ciò non risulta espressamente dal suo contenuto.
La dottrina tradizionale negava la rilevanza giuridica della
presupposizione considerandola come una condizione non sviluppata. In
tempi recenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto tale
istituto; mentre la dottrina dà rilevanza alla presupposizione attraverso
l’annullamento per errore se riconoscibile, la giurisprudenza ricorre più
spesso alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467,
determinando la mancanza del presupposto oggettivo uno squilibrio
nell’assetto degli interessi delle parti.
L'art. 1362 sulle intenzione dei contraenti
Nell’interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (cfr.
di recente Cassazione Civile Sez. II, 13 maggio 1998 Sentenza n° 4811, la
cui massima recita:
«Contratti in genere – Interpretazione – Letterale – Carattere primario»
«Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362
cod. civ., il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa
è costituito dalle parole ed espressioni del contratto. Per determinare la
comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento
complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».
L'interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre
(art. 1363 cod. civ.), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal
complesso dell’atto.
Gli effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell’art. 2643 Codice civile non hanno effetto riguardo
ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in
base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli
atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui
che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati
verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
Gli effetti della trascrizione (art. 2644 cod. civ.) hanno la funzione di
dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa.
La trascrizione, cioè, ha di regola solo efficacia dichiarativa; l’atto è
perfettamente valido ed efficace tra le parti e il fine della trascrizione
è di renderlo opponibile ai terzi.
L'art. 2704 e la data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata, della quale non è autenticata la
sottoscrizione, non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che
l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è
riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un
altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della
formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non
destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo
di prova.
Per l’accertamento della data nelle quietanze, il giudice, tenuto conto
delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
La classificazione del contratto di assicurazione
Il contratto d’assicurazione appartiene alla categoria dei contratti
consensuali, perché prende origine esclusivamente dall’accordo tra
assicuratore e assicurato senza altre formalità. Pagine: 1 2 3 continua► |
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