Contratto di
lavoro
Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro (persona
fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore,
necessariamente persona fisica per la costituzione di un rapporto di lavoro.
Mentre la prestazione deve essere unica, è prevista la possibilità di più datori
o più lavoratori stipulanti lo stesso contratto. Lo stage è un esempio di
rapporto di lavoro che può non essere regolamentato da contratto.Indice
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Le parti
Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle parti (
accordo ) Il datore di lavoro non è sottoposto a una disciplina particolare e si
applicano le disposizioni generali in materia contrattuale. ( Per la sua
capacità giuridica, valgono infatti comuni criteri stabiliti dal diritto privato
). Diversamente invece è previsto per il lavoratore in quanto nell'obbligazione
è implicata la sua stessa persona. L'autonomia contrattuale trova però
molteplici limiti, imposti dal fatto che il lavoratore viene considerato dal
legislatore la parte "debole" del contratto di lavoro. Tale posizione di
debolezza del prestatore di lavoro trova riscontro non solo nella strutturale
disoccupazione che contraddistingue il mercato del lavoro, ma anche nel fatto
che il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni è subordinato al
potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. L'età minima è stabilita
per legge, ed attualmente il d.lgs. n.345 del 1999 stabilisce l'età minima con i
quindici anni di età. La capacità di stipulare il contratto invece viene
acquistata al diciottesimo anno d'età, o al sedicesimo in caso di minore
emancipato.
L'art. 37 della Costituzione invece pone delle limitazione alla capacità
giuridica di prestare lavoro da parte della donna, sia per la sue
caratteristiche fisiologiche, sia per il suo essenziale apporto familiare. La
l.n.903 del 1977 abbatte ogni discriminazione basata sul sesso.
La causa
Il contratto di lavoro (art. 2094 c.c.) è oneroso e sinallagmatico, in quanto la
sua causa è lo scambio tra lavoro prestato in posizione subordinata e
retribuzione. L'interesse infatti non è comune, ma opposto ed in questo senso si
dice anche il contratto di lavoro ha una natura non associativa. Le obbligazioni
che ne derivano sono l'obbligo da parte del datore di lavoro di prestare una
retribuzione mentre per il lavoratore subordinato, l'obbligo di prestare il
proprio lavoro. Inoltre il contratto di lavoro è nominato ( tipico ) in quanto
viene individuato e disciplinato dalla legge.
La forma
Non è prevista una particolare forma (art. 1325 c.c.), il contratto può essere
anche stipulato in forma orale o per atti concludenti. Tuttavia, il datore di
lavoro deve comunicare agli uffici di collocamento l'avvenuta assunzione e il
contenuto del contratto, nonché rilasciare un documento al lavoratore
subordinato contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola in
uso, la durata delle ferie, la periodicitò della retribuzione, il termine di
preavviso per il licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di
lavoro, pena sanzioni amministrative.
L'oggetto
L'oggetto del contratto di lavoro è costituito sia dalla prestazione di lavoro (
la quale può essere intellettuale o manuale ), sia dalla retribuzione che il
datore di lavoro di impegna a corrispondere al lavoratore come
controprestazione. A pena di nullità, l'oggetto del contratto di lavoro ( e
quindi la prestazione lavorativa ) deve essere determinato o determinabile dalle
parti. Il contenuto di detta prestazione viene normalmente specificato nella
lettera di assunzione dove vengono inoltre indicate le specifiche mansioni
svolte dal prestatore di lavoro. Oltre ad essere determinato o determinabile,
l'oggetto del contratto di lavoro deve presentare altri due requisiti
essenziali: deve essere cioè lecito ( quindi non contrario a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume ) e deve essere possibile. L'impossibilità
puo' risultare di fatto ( quindi concretamente irrealizzabile nonostante la
volontà dei contraenti ) oppure giuridica ( materialmente possibile ma proibita
dal legislatore ); inoltre possono verificarsi casi di impossibilità originaria
( e dunque il contratto di lavoro risulta nullo perché privo di un elemento
essenziale ) e casi di impossibilità sopravvenuta ( dunque una impossibiltà
sopraggiunta in seguito alla stipula e che può dar luogo alla risoluzione del
contratto ( art. 1463 c.c. ).
L'apposizione del termine
Il contratto di lavoro può essere sia stipulato a tempo indeterminato, ma ad
esso può essere anche apposto un termine di durata.
Breve analisi diacronica
Il secondo caso era visto con sfavore prima della metà degli anni '70, la legge
n.230 del 1962 introdusse rigorosi vincoli formali per l'apposizione dei
termini, tassativamente previsti dagli atti normativi.
La crisi economica successiva a quel periodo comportò un'attenuazione di tali
vincoli da parte del legislatore all'inizio (nel caso in cui vi fosse
nell'impresa necessità di intensificazione dell'attività lavorativa non
sopperibile col normale organico), e dai contratti collettivi in seguito.
La svolta netta è avvenuta nel 2001, quando il d.lgs n. 368 di quell'anno,
riservando al contratto a tempo indeterminato la posizione centrale dei rapporti
di lavoro, ha previsto comunque possibile l'apposizione di termini senza la
ricorrenza di specifiche causali.
Forma
L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, nel quale devono vanno
inserite anche le motivazione dell'assunzione a tempo determinato, pena la
nullità del contratto. Il termine può essere prorogato soltanto una volta col
consenso del lavoratore nel caso la durata sia inferiore ai tre anni. Nel caso
in cui il lavoratore continui la sua prestazione oltre il limite prefissato, ha
diritto a una maggiorazione della retribuzione fino al trentesimo giorno e, nel
caso continui a oltranza, si ritiene lavoratore subordinato a tempo
indeterminato.
È ovviamente vietato il ricorso a una pluralità di contratti di lavoro a termine
protratti nel tempo.