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il Contratto di Lavoro
Contratto di lavoro
Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro
(persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore,
necessariamente persona fisica per la costituzione di un rapporto di lavoro.
Mentre la prestazione deve essere unica, è prevista la possibilità di più
datori o più lavoratori stipulanti lo stesso contratto. Lo stage è un esempio
di rapporto di lavoro che può non essere regolamentato da contratto.
Le parti
Il contratto di lavoro si costituisce
attraverso il consenso delle parti ( accordo ) Il datore di lavoro non è
sottoposto a una disciplina particolare e si applicano le disposizioni
generali in materia contrattuale. ( Per la sua capacità giuridica, valgono
infatti comuni criteri stabiliti dal diritto privato ). Diversamente invece è
previsto per il lavoratore in quanto nell'obbligazione è implicata la sua
stessa persona. L'autonomia contrattuale trova però molteplici limiti, imposti
dal fatto che il lavoratore viene considerato dal legislatore la parte
"debole" del contratto di lavoro. Tale posizione di debolezza del prestatore
di lavoro trova riscontro non solo nella strutturale disoccupazione che
contraddistingue il mercato del lavoro, ma anche nel fatto che il lavoratore
nello svolgimento delle proprie mansioni è subordinato al potere direttivo ed
organizzativo del datore di lavoro. L'età minima è stabilita per legge, ed
attualmente il d.lgs. n.345 del 1999 stabilisce l'età minima con i quindici
anni di età. La capacità di stipulare il contratto invece viene acquistata al
diciottesimo anno d'età, o al sedicesimo in caso di minore emancipato.
L'art. 37 della Costituzione invece pone delle limitazione alla capacità
giuridica di prestare lavoro da parte della donna, sia per la sue
caratteristiche fisiologiche, sia per il suo essenziale apporto familiare. La
l.n.903 del 1977 abbatte ogni discriminazione basata sul sesso.
La causa
Il contratto di lavoro (art. 2094 c.c.) è oneroso e sinallagmatico, in
quanto la sua causa è lo scambio tra lavoro prestato in posizione subordinata
e retribuzione. L'interesse infatti non è comune, ma opposto ed in questo
senso si dice anche il contratto di lavoro ha una natura non associativa. Le
obbligazioni che ne derivano sono l'obbligo da parte del datore di lavoro di
prestare una retribuzione mentre per il lavoratore subordinato, l'obbligo di
prestare il proprio lavoro. Inoltre il contratto di lavoro è nominato ( tipico
) in quanto viene individuato e disciplinato dalla legge.
La
forma
Non è prevista una particolare forma (art. 1325 c.c.), il
contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti.
Tuttavia, il datore di lavoro deve comunicare agli uffici di collocamento
l'avvenuta assunzione e il contenuto del contratto, nonché rilasciare un
documento al lavoratore subordinato contenente i dati di registrazione
effettuata nel libro matricola in uso, la durata delle ferie, la periodicitò
della retribuzione, il termine di preavviso per il licenziamento e la durata
normale giornaliera o settimanale di lavoro, pena sanzioni amministrative.
L'oggetto
L'oggetto del contratto di lavoro è costituito sia dalla
prestazione di lavoro ( la quale può essere intellettuale o manuale ), sia
dalla retribuzione che il datore di lavoro di impegna a corrispondere al
lavoratore come controprestazione. A pena di nullità, l'oggetto del contratto
di lavoro ( e quindi la prestazione lavorativa ) deve essere determinato o
determinabile dalle parti. Il contenuto di detta prestazione viene normalmente
specificato nella lettera di assunzione dove vengono inoltre indicate le
specifiche mansioni svolte dal prestatore di lavoro. Oltre ad essere
determinato o determinabile, l'oggetto del contratto di lavoro deve presentare
altri due requisiti essenziali: deve essere cioè lecito ( quindi non contrario
a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ) e deve essere
possibile. L'impossibilità puo' risultare di fatto ( quindi concretamente
irrealizzabile nonostante la volontà dei contraenti ) oppure giuridica (
materialmente possibile ma proibita dal legislatore ); inoltre possono
verificarsi casi di impossibilità originaria ( e dunque il contratto di lavoro
risulta nullo perché privo di un elemento essenziale ) e casi di impossibilità
sopravvenuta ( dunque una impossibiltà sopraggiunta in seguito alla stipula e
che può dar luogo alla risoluzione del contratto ( art. 1463 c.c. ).
L'apposizione del termine
Il contratto di lavoro può essere sia stipulato a tempo indeterminato, ma
ad esso può essere anche apposto un termine di durata.
Breve
analisi diacronica
Il secondo caso era visto con sfavore prima della metà degli anni '70, la
legge n.230 del 1962 introdusse rigorosi vincoli formali per l'apposizione dei
termini, tassativamente previsti dagli atti normativi.
La crisi
economica successiva a quel periodo comportò un'attenuazione di tali vincoli
da parte del legislatore all'inizio (nel caso in cui vi fosse nell'impresa
necessità di intensificazione dell'attività lavorativa non sopperibile col
normale organico), e dai contratti collettivi in seguito.
La svolta netta è avvenuta nel 2001, quando il d.lgs n. 368 di quell'anno,
riservando al contratto a tempo indeterminato la posizione centrale dei
rapporti di lavoro, ha previsto comunque possibile l'apposizione di termini
senza la ricorrenza di specifiche causali.
Forma
L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, nel quale devono
vanno inserite anche le motivazione dell'assunzione a tempo determinato, pena
la nullità del contratto. Il termine può essere prorogato soltanto una volta
col consenso del lavoratore nel caso la durata sia inferiore ai tre anni. Nel
caso in cui il lavoratore continui la sua prestazione oltre il limite
prefissato, ha diritto a una maggiorazione della retribuzione fino al
trentesimo giorno e, nel caso continui a oltranza, si ritiene lavoratore
subordinato a tempo indeterminato.
È ovviamente vietato il ricorso a
una pluralità di contratti di lavoro a termine protratti nel tempo.

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