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Le principali
categorie di assicurazione
Da quanto esposto nei precedenti paragrafi si possono individuare due
categorie d’assicurazione:
l'assicurazione contro i danni - in essa trovano cittadinanza i contratti
con i quali l'assicuratore risarcisce la diminuzione del patrimonio
dell'assicurato in relazione al verificarsi di un evento dannoso. Tra tali
gli eventi sono contemplati la distruzione, la perdita, il deterioramento
di beni (assicurazione per i danni a cose); la diminuzione o la totale
perdita della capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla
persona); la responsabilità dell'assicurato per i danni arrecati a terzi o
a cose di terzi (assicurazione della responsabilità civile).
l'assicurazione sulla vita, ovvero le assicurazioni sulla durata della
vita umana, dove l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale ovvero una
rendita quando:
sopraggiunge la morte dell'assicurato (assicurazione per il caso di
morte);
l'assicurato raggiunge una determinata età (assicurazione per il caso di
vita);
alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte dell'assicurato
(polizze miste).
Requisiti necessari del contratto di assicurazione
Art. 1882. Nozione.
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento
di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti,
del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o
una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Un contratto d’assicurazione deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
è oneroso, l'assicuratore assume su di sé un rischio dietro pagamento di
un premio,
è aleatorio, per entrambi i soggetti (assicurato e assicuratore) esiste
l'incertezza dell'accadimento
o non di un dato evento;
è soggetto ad un vincolo di reciprocità tra l'assicurato e l'assicuratore
(Giudice di pace Sez. VI, 27 novembre 1999 Sentenza n° 6266: la massima
recita:
«Clausole abusive – Polizza che riserva al solo assicuratore la facoltà di
recedere in caso di sinistro – Nullità della clausola ma non del contratto
– Nozione di consumatore».
«A seguito della legge 6 febbraio 1996 n° 52, con la quale sono state
recepite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie in materia di
tutela dei consumatori, in taluni rapporti con categorie professionali
sono state introdotte e regolate ulteriori ipotesi legali di clausole
preventivamente inefficaci o nulle, in aggiunta a quelle configurate come
onerose dall’art. 1341 Codice Civile con riferimento ai contratti c.d.
“per adesione”; tra esse figura anche la clausola con cui viene riservato
solo ad una parte il diritto di recesso facoltativo senza prevedere la
reciprocità per entrambe le parti dell’esercizio di tale diritto.
L’invalidità della citata clausola, da considerarsi “tamquan non esset”,
non inficia però la validità del vincolo contratto tra le parti e quella
della restante parte della disciplina negoziale; ne discende che è
destituita di fondamento l’eccezione opposta all’assicurato che pretende
di non pagare il premio dovuto sul rilievo della mancata previsione della
possibilità di esercitare – a sua volta – il recesso in caso di sinistro,
in quanto tale eccezione si basa su di un’arbitraria lettura di una
clausola della quale si nega da una parte la sopravvivenza perché in
contrasto con la normativa comunitaria e nel contempo se ne invoca
l’applicazione a senso unico a favore del consumatore. Come chiarito dalle
direttive comunitarie e secondo un’interpretazione razionale e protesa a
cogliere lo spirito del sistema recato dall’art. 1469 Codice Civile, tra i
soggetti destinatari da un lato e consumatori dall’altro, possono
annoverarsi nella prima categoria anche gli Assicuratori e nell’altra
anche i soggetti che vanno al di là della semplice persona fisica, come
esemplificativamente i condominii, le associazioni, le persone giuridiche,
ecc. Se è vero che il singolo contratto d’assicurazione possiede una
connotazione aleatoria, è altrettanto vero che l'impresa assicuratrice
opera invece secondo un rigoroso principio tecnico. I contratti
d’assicurazione sono basati su un principio di probabilità statisticamente
accertato».
Funzione del contratto di assicurazione
2.1 Il contratto di assicurazione contro i danni e la sua funzione
indennitaria.
Nelle assicurazioni contro i danni, il contratto d’assicurazione assume un
carattere indennitario avendo lo scopo di garantire all'assicurato
l'indennizzo di un danno subito, ovvero tutelare il proprio patrimonio
dalle con-seguenze economiche di un determinato evento. Alla luce di ciò,
il danno rappresenta al contempo il presupposto ed anche il limite
dell'assicurazione. Perché l'assicurazione abbia i suoi effetti è
necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli "garantiti" dalla
polizza (= contratto), ma il danno rappresenta anche il limite massimo
dell'indennizzo; questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà
mai derivare, all'assi-curato, da un sinistro secondo il noto principio
indennitario. Il principio in parola trova conferma in diversi articoli
del Codice Civile:
1904. Interesse dell'assicurato. Il contratto d’assicurazione contro i
danni è nullo (artt. 1418, 1895 Codice Civile) se, nel momento in cui
l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato
al risarcimento del danno.
Secondo il principio indennitario il contratto è nullo se al momento del
sinistro l’assicurato non ha interesse alla tutela del bene assicurato, in
altri termini se è assente un rapporto economico tra l’assicurato ed il
bene per cui in caso di sinistro, l’assicurato non ha da patire alcun
pregiudizio economico, il contratto è nullo. L’interesse dell’assicurato
verso un determinato bene non si produce solamente con la mera proprietà,
ma è suf-ficiente che vi sia un qualsiasi diritto di godimento o di
garanzia o di usufrutto perché questo si determini. Può accadere allora
che su un medesimo bene siano stipulate identiche polizza da parte di più
soggetti, tutti ugualmente interessati secondo il proprio diritto. Se nel
corso del contratto dovesse venire meno l’interesse dell’assicurato verso
la cosa, il contratto cesserà an-ticipatamente. Spetta all’assicurato
dimostrare il suo cessato interesse verso il bene assicurato.
Art. 1905. Limiti del risarcimento. L'assicuratore è tenuto a risarcire,
nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto
dall'assicura-to in conseguenza del sinistro (artt. 1223, 1900, 1908, 1917
Codice Civile). L'assicuratore risponde del pro-fitto sperato solo se si è
espressamente obbligato.
L’articolo sottolinea un principio fondamentale in materia assicurativa:
il principio indennitario, in base al qua-le l’assicuratore non può mai
versare all’assicurato un’indennità (somma) superiore al danno subito.
Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l’assicurato un’ipotesi
di vero e proprio arricchimento.
Art. 1908. Valore della cosa assicurata. Nell'accertare il danno (art.
1905 Codice Civile) non si può attribuire alle cose perite o danneggiate
un valo-re superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (artt.
1907, 1909 Codice Civile). Il valore delle cose assicurate può essere
tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante
stima accettata per iscritto dalle parti (art. 2725 Codice Civile). Non
equivale a stima accettata la dichiarazione di valore delle cose
assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 515 Codice
Civile, art. 1021 Codice della Navigazione). Nell'assicurazione dei
prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i
prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui
ordinariamente si raccolgono.
Il legislatore ha dettato delle precise regole per l’accertamento del
valore delle cose oggetto del contratto. Nel caso di polizza stimata
l’assicuratore risarcisce il danno tenendo conto del valore attribuito
dalle parti. Ma, nel rispetto del principio indennitario, qualora tale
stima risulti esagerata l’assicuratore potrà dimostrare che il va-lore
reale delle cose è inferiore rispetto a quanto stabilito nella polizza e,
di conseguenza, potrà non rispettare la stima.
Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa
assicurata (art. 1908 Codice Civile) non è valida se vi è dolo da parte
dell'assicurato (art. 1910 Codice Civile); l'assicuratore, se è in buona
fede ha diritto ai premi del periodo in corso (art. 1898 Codice Civile).
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto
fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il
contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale
riduzione del premio.
Il ben noto principio indennitario trova anche in quest’articolo la sua
ragione di essere, se l’assicurato inten-zionalmente esagera il valore del
bene per trarne, in caso di sinistro, un ingiusto profitto,
l’assicurazione non è valida. Spetta all’assicuratore la prova del
comportamento doloso da parte dell’assicurato. Per quanto riguarda la
buona fede dell’assicuratore, questi ha diritto ai premi di assicurazione
in corso, se era all’oscuro del reale valore del bene assicurato, ma
giurisprudenza vuole che in mancanza di buona fede da parte
dell’assicuratore (se, cioè, sussiste accordo tra assicurato ed
assicuratore) il contratto sia parimenti nullo. In assenza di dolo il
contratto produce i suoi effetti fino al valore reale del bene assicurato
e per le rate future l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in
proporzione.
Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo
rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi
assicuratori, l'assi-curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a
ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso,
gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di
sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma
dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può
chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo
contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino
l'ammontare del danno (art. 1980 Codice Civile). L'assicuratore che ha
pagato ha diritto di regresso (art. 1299 Codice Civile) contro gli altri
per la riparti-zione proporzionale in ragione delle indennità dovute
secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è in-solvente, la sua
quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
L’articolo in esame disciplina la c.d. “coassicurazione indiretta “, ed
anche in questo caso, il legislatore ha vo-luto ribadire il principio
indennitario delle assicurazioni, impedendo che con fraudolenza
l’assicurato potesse trarre un indebito arricchimento tacendo l’esistenza
di più assicurazioni sul medesimo bene. Il primo comma dispone che
l’assicurato debba dare avviso, senza particolare forma, a tutti gli
assicuratori, sia a quelli che già assicurano il bene e sia agli
assicuratori che eventualmente dovessero subentrare in un momento
successivo. Detto obbligo sussiste in ogni caso, quindi anche quando la
somma delle diverse assicurazioni non determina sovrassicurazione. In caso
di dolo, gli assicuratori, ai quali spetta l’onere della prova, non sono
obbligati al risarcimento del dan-no. Perché sussista il dolo, è opinione
comune, non sono richiesti particolari artifici o raggiri da parte
dell’assicurato, e sufficiente che questi ometta intenzionalmente di dare
avviso all’assicuratore dell’esistenza di medesime assicurazioni. Va da sé
che nel caso di dolo, gli assicuratori non sono tenuti al risarcimento del
pri-mo sinistro, per eventuali sinistri successivi, poiché gli
assicuratori ormai sono a conoscenza dell’esistenza di altri contratti,
essi sono obbligati all’indennizzo secondo i rispettivi contratti. Nel
terzo comma, anche se non si fa menzione di eventuali sanzioni in caso di
omesso avviso agli assicuratori a seguito di un sinistro, è opinione
comune ritenere che l’assicurato vada incontro alle conseguenze dell’art.
1913 esplicitamente richiamato, ed anche del disposto dell’art. 1915,
valido in ogni caso. L’assicurato, in caso di sinistro, può chiedere a
ciascun assicuratore (quindi anche solo a qualcuno degli assicuratori)
l’indennizzo, ma l’assicuratore che ha pagato ha diritto di rivalersi su
tutti gli altri. Se l’assicurato può richiedere a ciascun assicuratore
l’indennità dovuta, ogni assicuratore separatamente, può avanzare tutte le
eccezioni secondo il rispettivo contratto. Ogni contratto ha vita a sé,
perciò ciascun assicurato-re può provvedere separatamente dagli altri
all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione del danno L’ultimo
comma dell’articolo in questione stabilisce che ciascun assicuratore che
ha pagato, può rivalersi sugli altri per una ripartizione proporzionata
secondo i rispettivi contratti; quindi nel caso in cui il contratto di uno
o più assicuratori non preveda una o più garanzie oggetto della
prestazione, questi non sono tenuti al pagamento in solido. Quest’interpretazione
può dare origine a non pochi problemi, per questo motivo gli assicuratori,
ge-neralmente, disciplinano il caso di coassicurazione indiretta con
l’inserimento in polizza di opportune clausole, in virtù del fatto che
l’art. 1910 non rientra fra quelli previsti all’art. 1932 Codice Civile.
Una puntualizzazione si rende necessaria a proposito dell’adempimento
dell’obbligo di avviso. La legge non dispone un termine entro il quale
l’assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori dell’esistenza di
più con-tratti, si può ritenere quindi che il termine ultimo sia il
momento dell’accadimento del sinistro 2.2 Le condizioni generali di
assicurazione.
Le condizioni generali di polizza sono clausole che rendono il contratto
tipico per tutti i contraenti. Vengono redatte dall’assicuratore ed hanno
lo scopo specifico di uniformare tutti i contratti relativi ad un
particolare ri-schio. Le clausole c.d. particolari o speciali, sono invece
il risultato di un’elaborazione comune tra l’assicuratore e l’assicurato,
e sono dirette a disciplinare ogni singolo rischio. In caso di
incompatibilità tra le condizioni gene-rali di assicurazione e le
condizioni speciali o particolari, queste ultime prevalgono sulle prime,
al pari delle clausole aggiuntive al modulo o al formulario le quali
prevalgono su quelle riportate sul modulo o formulario. Pagine:◄ 1 2 3 ► |
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