CONOSCERE LE ASSICURAZIONI

il Ramo Danni

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la teoria assicurativa

 

Tipi di polizza (ramo danni) e relativi oggetti

 
 

 


Di seguito vengono riportate definizioni standard di oggetti di polizze assicurative, la dicitura "l'impresa" identifica l'assicuratore.

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Infortuni: l'impresa assicura il pagamento di un'indennità alle persone indicate in polizza, che in conseguenza di cause esterne, violente e fortuite subiscano lesioni obiettivamente constatabili provocanti la morte o un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Garanzia sanitaria: l'impresa, in caso di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, reso necessario da malattia o infortunio che diano luogo ad intervento chirurgico, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale, alcune (specificate) spese mediche sostenute dall'assicurato. Tali prestazioni possono essere sostituite dalla corresponsione di un'indennità giornaliera (a forfait prefissato).
Incendio: l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, in conseguenza di:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché superamento da parte degli stessi del muro del suono;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti al contraente e/o all'assicurato, in transito sulla pubblica via.
Elettronica: l'impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Furto: l'impresa si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi a locali chiusi.
Kasko: l'impresa s'impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli, verificatisi durante la circolazione.
C.A.R. (Contractor's All Risks): l'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate alle partite di polizza, durante il periodo di costruzione, nel luogo indicato in polizza e nel periodo coperto dall'assicurazione, da qualsiasi causa determinati, salvo le delimitazioni specificamente espresse.
Crediti: è una forma di assicurazione che protegge l’imprenditore dal rischio del mancato incasso dei crediti per insolvenza dei propri clienti.


Un caso a parte: la polizza fideiussoria
È ampiamente controverso, tra gli studiosi della materia, l'inserimento a pieno titolo della polizza fideiussoria tra i contratti assicurativi propriamente detti.
Va osservata, peraltro, la sostanziale analogia tra la fideiussione prestata da una banca e quella prestata da una compagnia assicurativa (benché, naturalmente, solo nel secondo caso, e più che altro per tradizione, sia invalso l'uso del vocabolo "polizza").
Per la definizione giuridica della polizza fideiussoria possiamo avvalerci delle autorevoli parole del Consiglio di Stato (decisione numero 4831 del 2001):


Come è noto, a differenza del deposito cauzionale, la polizza fideiussoria non realizza la consegna immediata di una somma al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia a prima richiesta in ordine all’adempimento di un debito pecuniario.

La polizza fideiussoria è il documento contrattuale rilasciato dall’assicuratore e contenente la sua promessa di pagamento al terzo beneficiario. Tale promessa di pagamento dà luogo ad un rapporto di garanzia che, quantunque venga denominata come fideiussione, svolge la stessa funzione del deposito cauzionale.

In altri termini, resta confermato che -- con la polizza in esame -- non abbiamo una situazione assimilabile a quella della polizza di responsabilità civile, ma semmai a quella tipica del contratto di garanzia (si confronti con: pegno ed ipoteca, ad esempio).
Rileggendo il passo citato, si noti la locuzione "prestazione di una garanzia a prima richiesta": in effetti, questa è la vera natura del rapporto. Ad una prima richiesta (ad nutum, per usare un efficace, sintetica locuzione del gergo dei pratici) del creditore garantito, l'assicuratore verserà prontamente e senza discussioni la somma pattuita, prendendo giuridicamente il posto del debitore assistito da fideiussione, che -- nella specie -- è pure il contraente della polizza.
Si noti, tuttavia, che, a differenza di quanto avviene di regola con la polizza di responsabilità civile, con la fideiussoria l'assicuratore, dopo aver "onorato" il proprio impegno (ossia, versata la cauzione pattuita al creditore, nel cui vero interesse è stipulato il contratto che stiamo discutendo), tenterà senz'altro di recuperare dal contraente (agendo in rivalsa nei suoi confronti) la somma erogata in esecuzione della polizza fideiussoria.

Classifica delle prime 50 Compagnie in Italia per il "Ramo Danni"

 
     
     

 

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