la teoria
assicurativa
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Tipi di
polizza (ramo danni) e relativi oggetti
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Di seguito vengono
riportate definizioni standard di oggetti di polizze assicurative, la
dicitura "l'impresa" identifica l'assicuratore. _______
Infortuni:
l'impresa assicura il pagamento di un'indennità alle persone indicate in
polizza, che in conseguenza di cause esterne, violente e fortuite
subiscano lesioni obiettivamente constatabili provocanti la morte o
un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. Garanzia sanitaria:
l'impresa, in
caso di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, reso necessario
da malattia o infortunio che diano luogo ad intervento chirurgico,
rimborsa, fino alla concorrenza del massimale, alcune (specificate) spese
mediche sostenute dall'assicurato. Tali prestazioni possono essere
sostituite dalla corresponsione di un'indennità giornaliera (a forfait
prefissato). Incendio: l'impresa indennizza i
danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di
proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del contraente o
dell'assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi
debbano rispondere, in conseguenza di: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché superamento
da parte degli stessi del muro del suono; - urto di veicoli stradali, non appartenenti al contraente e/o
all'assicurato, in transito sulla pubblica via. Elettronica: l'impresa si obbliga ad
indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati,
anche se di proprietà di terzi, installati, se di tipo fisso, collaudati e
pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale
non espressamente escluso. Furto: l'impresa si obbliga a
risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal
furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia
introdotto nei locali contenenti le cose stesse: violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi
false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi
false l'uso di chiave vera anche se fraudolento; per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di
ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di
particolare agilità personale; in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta,
poi a locali chiusi. Kasko: l'impresa s'impegna ad
indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in
polizza a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di
uscita di strada o collisione con altri veicoli, verificatisi durante la
circolazione. C.A.R. (Contractor's All Risks):
l'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato da tutti i rischi di
esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate
alle partite di polizza, durante il periodo di costruzione, nel luogo
indicato in polizza e nel periodo coperto dall'assicurazione, da qualsiasi
causa determinati, salvo le delimitazioni specificamente espresse.
Crediti: è una forma di
assicurazione che protegge l’imprenditore dal rischio del mancato incasso
dei crediti per insolvenza dei propri clienti.
Un caso a parte: la polizza fideiussoria È ampiamente controverso, tra gli studiosi della materia, l'inserimento a
pieno titolo della polizza fideiussoria tra i contratti assicurativi
propriamente detti. Va osservata, peraltro, la sostanziale analogia tra la fideiussione
prestata da una banca e quella prestata da una compagnia assicurativa
(benché, naturalmente, solo nel secondo caso, e più che altro per
tradizione, sia invalso l'uso del vocabolo "polizza"). Per la definizione giuridica della polizza fideiussoria possiamo avvalerci
delle autorevoli parole del Consiglio di Stato (decisione numero 4831 del
2001):
Come è noto, a differenza del deposito cauzionale, la polizza fideiussoria
non realizza la consegna immediata di una somma al creditore garantito, ma
solo la prestazione di una garanzia a prima richiesta in ordine
all’adempimento di un debito pecuniario.
La polizza fideiussoria è il documento contrattuale rilasciato
dall’assicuratore e contenente la sua promessa di pagamento al terzo
beneficiario. Tale promessa di pagamento dà luogo ad un rapporto di
garanzia che, quantunque venga denominata come fideiussione, svolge la
stessa funzione del deposito cauzionale.
In altri termini, resta confermato che -- con la polizza in esame -- non
abbiamo una situazione assimilabile a quella della polizza di
responsabilità civile, ma semmai a quella tipica del contratto di garanzia
(si confronti con: pegno ed ipoteca, ad esempio). Rileggendo il passo citato, si noti la locuzione "prestazione di una
garanzia a prima richiesta": in effetti, questa è la vera natura del
rapporto. Ad una prima richiesta (ad nutum, per usare un efficace,
sintetica locuzione del gergo dei pratici) del creditore garantito,
l'assicuratore verserà prontamente e senza discussioni la somma pattuita,
prendendo giuridicamente il posto del debitore assistito da fideiussione,
che -- nella specie -- è pure il contraente della polizza. Si noti, tuttavia, che, a differenza di quanto avviene di regola con la
polizza di responsabilità civile, con la fideiussoria l'assicuratore, dopo
aver "onorato" il proprio impegno (ossia, versata la cauzione pattuita al
creditore, nel cui vero interesse è stipulato il contratto che stiamo
discutendo), tenterà senz'altro di recuperare dal contraente (agendo in
rivalsa nei suoi confronti) la somma erogata in esecuzione della polizza
fideiussoria.
Classifica delle prime 50 Compagnie in Italia per il "Ramo Danni"
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